Filippo Turetta condannato all'ergastolo ma senza le attenuanti generiche, "le 75 coltellate non sono sinonimo di crudeltà"

Filippo Turetta condannato all'ergastolo ma senza le attenuanti generiche, "le 75 coltellate non sono sinonimo di crudeltà"

Filippo Turetta condannato all'ergastolo ma senza le attenuanti generiche, "le 75 coltellate non sono sinonimo di crudeltà"   Photo Credit: agenziafotogramma.it


08 aprile 2025, ore 18:00

La Corte d'Assise ha spiegato le motivazioni della sentenza del 3 dicembre scorso

La Corte d'Assise di Venezia ha spiegato in 150 pagine le motivazioni della sentenza, pronunciata il 3 dicembre scorso, nei confronti dell'assassino di Giulia Cecchettin, la ventiduenne padovana uccisa l'11 novembre del 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. Motivazioni che fanno discutere perché sono state escluse le attenuanti generiche, non c'è stata crudeltà secondo i giudici. 

"INESPERIENZA E INABILITA' DELL'OMICIDA"

La dinamica dell'omicidio di Giulia Cecchettin non permette di "desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio", che Filippo Turetta volesse "infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive", e "non è a tal fine valorizzabile, di per se, il numero di coltellate inferte". Questa è la motivazione con cui la Corte ha escluso l'aggravante della crudeltà per la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta. Per i giudici, aver inferto 75 coltellate non sarebbe stato "un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima", ma "conseguenza della inesperienza e della inabilità" dell'omicida. Esaminando la videoregistrazione delle fasi dell'omicidio, il collegio giudicante nota che emergono colpi ravvicinati, rapidi e "quasi alla cieca", e quindi "tale dinamica, certamente efferata", si ritiene non "sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell'imputato". 

LA CONFESSIONE A META' DI TURETTA

Turetta per i giudici non confessa: "si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti: d'altra parte, tale condotta è in linea con il contegno tenuto in sede di primo interrogatorio, quando egli non solo ha sottaciuto ma ha apertamente mentito in ordine a diverse, anche gravi, circostanze poi emerse a seguito delle accurate indagini svolte". L'apporto dato dall'imputato "è stato di fatto del tutto nullo". "Dalle intercettazioni delle conversazioni occorse in carcere tra lui e i genitori - prosegue la sentenza - si evince chiaramente come egli fosse a conoscenza del fatto che, oltre agli elementi fino ad allora emersi, vi era molto altro a suo carico, eppure si è guardato bene dal riferirne in sede di interrogatorio". 


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